sabato, giugno 04, 2005

La propaganda a favore dell’astensione nelle chiese è illegale

Art. 98 del Testo Unico delle leggi elettorali, Titolo VII:
Il pubblico ufficiale, l'incaricato di un pubblico servizio, l'esercente di un servizio di pubblica necessità, il ministro di qualsiasi culto, chiunque investito di un pubblico potere o funzione civile o militare, abusando delle proprie attribuzioni e nell'esercizio di esse, si adopera: 1. a costringere gli elettori a firmare una dichiarazione di presentazione di candidati od 2. a vincolare i suffragi degli elettori a favore od in pregiudizio di determinate liste o di determinati candidati 3. ad indurli all'astensione, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da lire 600.000 a lire 4.000.000.